A seguito di delibera assemblea degli associati del 28 Aprile 2019 per l’adeguamento ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 101 c. 2 d. lgs 117/2017 e successive modifiche dello STATUTO redatto il 31.10.2016 e già allegato all’atto costitutivo della

SCUOLA CANI SALVATAGGIO FIRENZE ODV (Organizzazione di Volontariato)

Titolo I – Disposizioni generali
Art. 1 – Denominazione – Sede – Durata

La “Scuola Cani Salvataggio – Firenze ODV” è costituita come Associazione dal 31/10/2016.

L’Associazione è un’organizzazione di volontariato ai sensi e per gli effetti ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche, e come tale non ha fini di lucro ed opera esclusivamente per fini di solidarietà, essa si adegua ed adempie alle previsioni normative della l.r. n. 28/1993, e sue modifiche e integrazioni.

La sede legale dell’Associazione è stabilita in Firenze, via Fra Bartolomeo, n. 23 (c/o studio legale avv. Duro Coroni).

La sede morale dell’Associazione è stabilita in Firenze presso Canottieri Ponte Vecchio Lungarno Anna Maria Luisa de’ Medici, 8.

L’eventuale successivo cambio di sede, nell’ambito dello stesso comune, non comporterà variazione dello statuto.

L’Associazione è costituita tempo indeterminato.

Art. 2 – Carattere associativo

La “Scuola Cani Salvataggio – Firenze” è un’organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti.

I contenuti e la struttura dell’Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l’effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all’attività dell’Associazione.

Art. 3 – Finalità

La “Scuola Cani Salvataggio – Firenze ODV ”, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 d. lgs 117/2017 e in particolare: attività di protezione civile, ai sensi della legge n. 225/1992 e ss. mm, di educazione, istruzione, e formazione professionale, ai sensi della l. 58/2003 e ss. mm., nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, artistica o ricreativa o di particolare interesse sociale quali anche quelle editoriali e di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell’ambiente nonché attività volte alla tutela degli animali e alla

prevenzione del randagismo, ai sensi della legge n. 281/1991. A titolo esemplificativo si considerano rilevanti, i seguenti fattori:

istruzione e formazione di unità cinofile, per qualsiasi tipo di soccorso con particolare riferimento alle attività di protezione civile;

istruzione e formazione di unità cinofile per il soccorso in acqua con utilizzo prevalente di istruttori SICS (Scuola Italiana Cani Salvataggio);

utilizzo a livello operativo di unità cinofile con brevetto di salvataggio SICS;

promozione e organizzazione di iniziative di protezione civile, portando immediato soccorso ed efficace assistenza nelle località colpite da disastri e calamità, sia all’interno che al di fuori del territorio nazionale;

tutela e valorizzazione del territorio, della natura e dell’ambiente, con particolare riferimento alle attività di protezione civile, anche mediante l’ausilio di unità cinofile per il soccorso nautico e la ricerca in superficie;

organizzazione di servizi di natura sanitaria e sociale in genere;

tutela dei diritti degli animali;

beneficenza;

promozione e organizzazione di iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo;

promozione di iniziative di collaborazione con le altre associazioni di volontariato presenti sul territorio.

realizzare attività assistita con gli animali (cd AAA) che prevede: intervento ludico-ricreativo a carattere occasionale rivolto a varie categorie di utenti, sia a soggetti sani che diversamente abili, finalizzato a migliorare la qualità della vita. La relazione con il cane costituisce fonte di conoscenza, di stimoli sensoriali ed emozionali; tali attività sono rivolte al singolo individuo e/o ad un gruppo di individui (anziani, soggetti con disabilità intellettiva e/o fisica, minori ospitati in comunità di recupero, persone ospedalizzate, alunni nel contesto scolastico, soggetti svantaggiati); sviluppo di competenze attraverso la cura dell’animale; accrescimento della disponibilità relazionale; stimolazione dell’attività motoria.

L’Associazione inoltre sancisce che la sinergia tra uomo e cane deve essere sinonimo di affidabilità pertanto, ogni volontario/conduttore conseguirà l’abilitazione operativa con il cane di sua proprietà ovvero, con l’animale con il quale vive quotidianamente esperienze ed emozioni costruendo, giorno dopo giorno, un rapporto inscindibile.

Quindi fra gli interventi che accompagneranno gli obiettivi dell’associazione ci saranno:

fare conseguire ai volontari il brevetto rilasciato da apposita commissione;

sostenere interventi con volontari formati in attività specificatamente nautiche per il conseguimento del brevetto di salvamento rilasciato dalle realtà nazionali riconosciute (FIN, SNS, FISA); inoltre i volontari acquisiranno i livelli di primo soccorso (BLS, BLS-D, PBLS-D), nozioni di meteorologia e comunicazione nell’emergenza, e impareranno a utilizzare strumenti ausiliari convenzionali e non, per il soccorso fluviale;

organizzare incontri con altre realtà cinofile impiegate nel soccorso in acqua per confrontarsi sulle tecniche del soccorso;

realizzare giornate specifiche sulle esercitazioni di ricerca e soccorso di naufraghi modificando, di volta in volta, gli scenari operativi.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del d.lgs 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell’Organo di amministrazione.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del d.lgs 117/2017, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

E’ fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

L’Associazione potrà svolgere eventuali attività commerciali direttamente connesse a quelle istituzionali,

ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 e dal D.M – Ministero delle Finanze del 25 maggio 1995 e successive modifiche ed integrazioni. Queste attività dovranno avere carattere marginale rispetto alle operazioni associative, i cui proventi saranno esclusivamente utilizzati per il perseguimento degli scopi sopra elencati.

Titolo II – Associati
Art. 4 – Gli associati

Possono aderire alla “Scuola Cani Salvataggio – Firenze ODV” tutti coloro che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall’Associazione, siano mossi da uno spirito di solidarietà e si impegnino a rispettare il presente Statuto.

Gli appartenenti all’Associazione si distinguono nelle seguenti categorie: volontari, fondatori, onorari, ordinari e sostenitori.

L’Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali e gratuite dei propri aderenti, ovvero coloro che s’impegnano direttamente, spontaneamente e personalmente, senza scopo di lucro e con continuità, a prestare la loro opera per la realizzazione dei progetti, dei servizi e delle iniziative dell’Associazione, rispettandone lo statuto e i regolamenti da esso derivanti, nonché le direttive e le deliberazioni che nell’ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell’Associazione.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito. A questi ultimi possono venire rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, e comunque entro i limiti stabiliti dagli Organi sociali. La qualità del volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte.

I fondatori sono le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’atto costitutivo.

Gli onorari sono coloro che hanno contribuito moralmente e materialmente allo sviluppo e al sostentamento dell’Associazione; essi vengono nominati dal Consiglio Direttivo.

Gli ordinari sono coloro che assolvono al pagamento della quota associativa nell’importo deliberato dagli organi associativi.

I sostenitori sono coloro che sostengono l’Associazione donazioni, oblazioni, lasciti. I sostenitori hanno diritto di partecipazione alla vita associativa e all’Assemblea Generale dei soci.

Possono far parte dell’Associazione i cittadini di qualsiasi età, a condizione che non siano intercorsi in condanne penali per reati contro la persona acquisendo il diritto di votare in assemblea, di eleggere e di essere eletti con il compimento della maggiore età.

Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

– l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

– la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura dell’Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

La qualità di associato non è trasmissibile, ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 7 del presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 32 c. 1 d.lgs 117/2017 non può essere inferiore al minimo previsto dalla legge, pari a sette persone fisiche o 3 ODV.

L’Associazione deve assicurare i propri associati che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 5 – Diritti degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

partecipare alla vita associativa nei modi previsti dallo statuto e dai regolamenti da esso derivanti;

eleggere gli organi dell’Associazione e di essere eletti, pur nel rispetto dei limiti posti dal presente statuto;

formulare proposte al Consiglio Direttivo nell’ambito dei programmi dell’Associazione e in riferimento alle finalità statutarie;

usufruire dei servizi offerti dall’Associazione, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;

chiedere la convocazione dell’assemblea secondo le modalità e i termini previsti dal presente statuto;

ricevere tutte le informazioni ed esercitare il controllo nei modi e nei termini stabiliti dal presente statuto, dai regolamenti da esso derivanti e dalle leggi,

dare le dimissioni in qualsiasi momento;

avere accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’Associazione;

essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;

Art. 6 – Doveri degli associati e dei volontari

Gli associati hanno il dovere di:

tenere, anche all’esterno dell’Associazione, un comportamento animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza, lealtà e buona fede;

conseguentemente, non compiere atti che possano in qualsiasi maniera danneggiare gli interessi e l’immagine dell’Associazione;

svolgere l’attività a favore dell’Associazione senza fini di lucro;

essere in regola con il versamento delle quote associative;

osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e deliberazioni che nell’ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi associativi.

Art. 7 – La dimissione e l’esclusione degli associati

La qualità di associato può essere perduta per morte, recesso o esclusione.

Il recesso è consentito agli associati dissenzienti e deve essere comunicato, a mezzo lettera raccomandata, al Consiglio Direttivo, che dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché questa sia presentata almeno tre mesi prima.

L’esclusione dell’associato è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato, in caso di mancata osservanza degli obblighi statutari e regolamentari, ovvero in caso di gravi ragioni che rendano incompatibile l’appartenenza dell’associato alla ODV. Rientra espressamente tra le ipotesi di esclusione dell’associato il caso di mancato versamento della quota sociale entro il termine massimo della fine del mese di marzo dell’anno alla quale la stessa si riferisce.

L’associato escluso per morosità che si ponga in regola con le quote entro la fine del medesimo anno in cui è stato escluso potrà essere riammesso nell’Associazione, con delibera motivata del Consiglio Direttivo, godendo dei diritti propri degli associati.

La qualità di associato può essere altresì perduta in caso di scioglimento deliberato solamente dall’Assemblea ai sensi e con le modalità previste dal presente statuto.

La cessazione dalla qualità di associato non esonera dall’obbligo di versamento dei contributi associativi eventualmente stabiliti dagli organi associativi per l’anno in corso, ovvero soddisfare senza indugi qualsiasi obbligazione pecuniaria pendente nei confronti dell’Associazione.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all’Associazione non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio associativo.

Titolo III Organi Associativi
Art. 8 – Organi

Gli organi sociali dell’Associazione sono:

l’assemblea;

il consiglio direttivo;

il presidente,

Possono inoltre essere costituiti i seguenti organi:

– il Collegio dei Revisori dei Conti

– il Collegio dei Garanti

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell’interesse dell’Associazione.

Art. 9 – Composizione e funzioni dell’assemblea

L’Assemblea è composta da tutti gli associati iscritti, da almeno 3 mesi , nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Regolarmente costituita, l’Assemblea rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati, anche se dissenzienti ovvero non intervenuti.

L’Assemblea è il massimo organo deliberante.

Delle riunioni dell’Assemblea deve essere redatto, a cura del segretario nominato dall’Assemblea stessa e sotto la responsabilità del Presidente della stessa, un verbale da trascrivere in un apposito libro dei verbali delle assemblee dell’Associazione.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

– nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

– approva il bilancio di esercizio;

– delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

– delibera sulla esclusione degli associati ;

– delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;

– approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

– delibera lo scioglimento;

– delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;

– discute e approva la relazione del Consiglio Direttivo;

– approva e modifica le linee programmatiche dell’Associazione;

– fissa, su proposta del consiglio direttivo, la quota associativa ed i limiti di rimborso delle spese;

– deliberare su tutti quegli argomenti sottoposti alla sua approvazione da parte degli altri organi sociali, ed esercitare ogni altra funzione ad essa attribuita dalla legge e dallo statuto.

L’Assemblea può inoltre sottoporre note o avanzare proposte al Consiglio Direttivo.

Art. 10 – Convocazione dell’assemblea

L’Assemblea si riunisce presso la sede associativa o altrove quando quest’ultima non sia disponibile.

L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente dell’Associazione almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile, per la discussione degli affari generali e particolari, per portare a conoscenza degli associati l’attività svolta durante l’anno dagli altri organi sociali e per l’approvazione dei bilanci, preventivo e consuntivo.

L’Assemblea deve essere comunque convocata ogni qual volta si renda necessario deliberare sugli argomenti di cui al precedente articolo, ovvero ogni qual volta lo richieda il Consiglio Direttivo, ovvero un decimo degli associati maggiorenni mediante domanda scritta recante l’indicazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno.

L’Assemblea deve essere convocata almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato degli organi sociali al fine di eleggerne di nuovi.

La convocazione avviene mediante avviso da affiggere nella sede sociale ed anche per il tramite di mezzi di comunicazione telematica (agli associati che abbiano espressamente autorizzato tale forma di convocazione fornendo il relativo indirizzo), e detto avviso deve contenere l’elenco degli argomenti posti all’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, e dovrà essere diffuso almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la riunione.

Art. 11 – Validità delle riunioni e delle votazioni

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno 24 ore.

L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno . degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno . degli associati .

I voti vengono espressi in forma palese tranne quelli riguardanti le persone e le qualità delle persone; su richiesta della maggioranza dei presenti esse saranno assunte a scrutinio segreto.

Art. 12 – Verbalizzazione dell’assemblea

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un componente dell’assemblea e sottoscritto dal Presidente.

Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

Art. 13 – Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci.

Esso è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) componenti, scelti fra i soci, in osservanza dell’articolo 2382 c.c. riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, il consiglio direttivo sarà integrato dei componenti mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. In caso di esaurimento della lista, si provvederà alla convocazione dell’assemblea degli associati per l’elezione dei componenti del consiglio mancanti rispetto al numero minimo previsto dallo statuto o dall’assemblea.

Il consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno 2 consiglieri, oltre al presidente, e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni componente ha diritto ad un voto, non è ammessa delega e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il consiglio è convocato dal presidente con avviso scritto contenente l’ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione.

In caso di assoluta urgenza il consiglio direttivo può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma, o comunicazione telefonica, o altro mezzo di comunicazione digitale che ne confermi la ricezione del messaggio.

Nella prima seduta, convocata dal presidente dell’Associazione, il consiglio direttivo elegge tra i propri componenti il presidente dell’Associazione, il vicepresidente, ed il segretario.

Nessun compenso di nessun genere è dovuto ai componenti del Comitato Direttivo per l’attività di amministrazione svolta a favore dell’Associazione, salvo il rimborso delle spese ai sensi dell’art.9.

Art. 14 – Durata e funzioni

I consiglieri eletti durano in carica per un periodo di 3 (tre) anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall’assemblea.

Il consiglio svolge tutte le attività esecutive dell’Associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall’assemblea.

Il consiglio direttivo si riunisce almeno ogni tre mesi e quando ne facciano richiesta almeno 2 (due) consiglieri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Il consiglio direttivo:

svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell’Associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;

elegge al suo interno, il Presidente, il Vice Presidente, il tesoriere e il segretario,

predispone il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea, la relazione dell’attività svolta ed i programmi futuri;

cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;

approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell’Associazione;

redige i regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione;

sottopone all’assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto;

delibera l’ammissione dei nuovi soci;

provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall’assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative

Nell’esecuzione dei propri compiti il consiglio direttivo può farsi assistere da tecnici da esso nominati, i quali possono partecipare alle riunioni del consiglio senza diritto di voto.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 15 – Il Presidente e i Vice Presidenti

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice presidente con gli stessi poteri.

Egli convoca e presiede l’assemblea e il consiglio direttivo e cura l’ordinato svolgimento dei lavori.

Il Presidente sottoscrive il verbale dell’assemblea e del consiglio direttivo curandone la custodia presso la sede dell’Associazione.

Il Presidente può delegare, con atto scritto, lo svolgimento di determinate funzioni al Vice Presidente e ad altri componenti del Comitato Direttivo o altre persone regolarmente iscritte all’Associazione.

In caso di impedimento o di assenza del Presidente questi è sostituito dal Vice-Presidente.

Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Comitato Direttivo, con l’obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

Art. 16 – Il Segretario

L’Associazione ha un segretario nominato dal consiglio direttivo il quale coordina le attività associative ed inoltre:

cura la verbalizzazione delle riunioni del consiglio direttivo e dell’assemblea;

provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro degli associati;

è responsabile della corrispondenza dell’Associazione

il Segretario può svolgere anche le funzioni di tesoriere, quali:

provvede alla tenuta della contabilità, all’assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell’Associazione;

svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dal consiglio direttivo o dal presidente.

Titolo IV – Risorse ed attività economiche
Art. 17 – Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è formato dalle entrate che sono costituite come segue:

dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi, anche straordinari, versati dagli aderenti che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’Associazione;

da contributi di organismi internazionali finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;

da contributi di istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;

da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dal consiglio direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione; in particolare: 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d’inventario, previa deliberazione del consiglio direttivo, dal presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; 2) le convenzioni sono accettate con delibera del consiglio direttivo che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula;

dai proventi derivanti dalle attività associative, quali manifestazioni ed iniziative;

da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni;

da attività commerciali e produttive marginali e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento;

dai beni dell’Associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati;

I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall’Associazione e sono ad essa intestati;

in genere da qualsiasi risorsa ammessa dalle vigenti norme legislative e compatibile con le norme contenute nel presente statuto;

L’Associazione può, in ogni caso, effettuare tutte le operazioni economiche di cui al d.lgs 117/2017

Tutti i beni appartenenti all’Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede

dell’Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Art. 18 – Durata del periodo di contribuzione

La quota associativa deve essere versata, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno. L’importo relativo viene stabilito annualmente dall’assemblea.

Le quote dei nuovi soci sono dovute per tutto l’anno in corso, qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione. L’aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno sociale in corso.

Art. 19 – Responsabilità ed assicurazione

La “Scuola Cani Salvataggio – Firenze ODV” risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti o da soci appositamente delegati e/o autorizzati e, ad eccezione di questi, nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte.

Gli aderenti all’Associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.

L’Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l’inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.

L’Associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’organizzazione stessa.

Titolo V – Il bilancio
Art. 20 – Bilancio consuntivo

Il bilancio dell’Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dal consiglio direttivo e depositati presso la sede sociale dell’Associazione almeno trenta giorni prima dell’assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti.

Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e debbono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell’assemblea.

I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all’assemblea per la loro approvazione rispettivamente entro il 30 aprile di ciascun anno.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Titolo VI – Norme finali e transitorie
Art. 21 – Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del consiglio direttivo e approvate dall’assemblea con le stesse procedure previste per lo statuto.

Art. 22 – Collegio arbitrale

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l’Associazione ed i soci nonché tra i soci medesimi, sarà devoluta all’esclusiva competenza di un collegio formato da tre arbitri, i quali giudicheranno “ex bono et aequo” senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dai primi due o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente per territorio. L’arbitrato si svolgerà presso la sede dell’Associazione.

Art. 23 – Scioglimento

L’Associazione si estingue per delibera dell’assemblea in caso di impossibilità di raggiungimento degli scopi dell’associazione o per effetto del perseguimento o comunque in caso di mancanza di associati e comunque quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi.

In caso di scioglimento o cessazione dell’attività dell’Associazione il patrimonio residuo p devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, al latri enti del terzo settore o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico ed analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio.

L’assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori scelti tra i propri associati.

Art. 24 – La legge applicabile

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti Interni e dalle deliberazioni degli organi associativi si applica quanto previsto dal d.lgs. N. 117/2017 e successive modifiche, variazioni ed integrazioni ed in quanto compatibile dal codice civile.